Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'Unione è l'ente locale associativo dei comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. La regione, tenendo conto della specificità dei territori montani disciplina l'Unione dei comuni, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni sulla base dei seguenti principi:
a) gli organi dell'Unione, formati da amministratori in carica dei comuni associati, sono di norma tre, il Presidente deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle giunte dei comuni associati;
b) l'Unione ha autonomia statutaria o potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
Salvo quanto previsto dal presente comma, la disciplina delle Unioni è di competenza regionale.
Sono abrogati gli articoli 32 e 33 del T.U.E.L.