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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.31. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
8.31.
inammissibile

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:
«1. Le forme associative dei comuni, stabili e strutturate, per l'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali e per lo svolgimento di servizi comunali sono costituite dall'unione di comuni e, per la peculiarità dei territori montani, dalla comunità montana quale unione di comuni montani, enti locali a disciplina regionale salvo quanto previsto dal presente articolo. Ogni comune può partecipare soltanto a una unione di comuni.
2. Le forme associative di cui al comma 1 svolgono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alla comunità montana è attribuita anche la funzione riguardante la tutela e la promozione della montagna in applicazione dell'articolo 44 della Costituzione. Esse hanno un presidente, un organo consiliare e un organo esecutivo costituiti dai rappresentanti eletti dai comuni che le costituiscono tra i propri amministratori in carica.
3. Il sistema di elezione degli organi, la loro composizione e la costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane sono disciplinati dalla legge regionale.
4. Le unioni di comuni e le comunità montane hanno autonomia statutaria e potestà regolamentare. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riferimento allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
5. A decorrere dall'anno 2011 i fondi erariali ordinari a favore delle comunità montane, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono trasferiti alle regioni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri dell'economia e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, che ne determina la ripartizione per regione.