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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.22. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
8.22.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI regionale, in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione assodata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 3 mila abitanti, in attuazione dei principi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale; b) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario; c) semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.