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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, è inserito un articolo 4-bis.

Art. 4-bis.

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla Provincia se titolare il Comune o al Comune se il titolare è la Provincia, previo accordo con ANCI e UPI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, e gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane così come previste dalla legge n. 42 del 2009.