Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.