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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
30.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Revisione economico-finanziaria).

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri.»;

a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti»;

b) al comma 3, le parole: 15.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti». Le parole: «a maggioranza assoluta dei membri» sono sostituite dalle seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria,»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore».

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: «dai membri dell'organo regionale di controllo,» sono soppresse.
3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «regolamento» sono inserite le seguenti: «di contabilità»;
a-bis) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;
3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
4) proposte di ricorso all'indebitamento;
5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità. delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione»;

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente».