Sopprimerlo.
Conseguentemente sostituire l'articolo 14 con il seguente.
Art. 14.
1. Le province e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi.
2. Le funzioni derivanti dalla soppressione di cui al comma 1, vengono trasferite ai comuni.
3. I comuni territorialmente contigui possono costituire tra loro liberi consorzi al fine di esercitare le funzioni fondamentali di carattere amministrativo, organizzativo ed istituzionale.