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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.28. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
3.28.
inammissibile

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire l'articolo 14 con il seguente.

Art. 14.

1. Le province e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi.

2. Le funzioni derivanti dalla soppressione di cui al comma 1, vengono trasferite ai comuni.
3. I comuni territorialmente contigui possono costituire tra loro liberi consorzi al fine di esercitare le funzioni fondamentali di carattere amministrativo, organizzativo ed istituzionale.