Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«2. Per circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti;
a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;
b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
c) titolarità e gestione dei demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;
d) utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
e) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;
f) tutela e gestione delle foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
g) tutela e gestione dei parchi naturali;
h) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
i) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;
i) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popolare».
Agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica».