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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
3.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Funzioni fondamentali delle Province).

1. Fermo restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Province sono:
a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;
b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;
c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;
d) la gestione finanziaria e contabile;
e) il controllo interno;
f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovracomunale;
g) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;
h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;
i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
j) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
k) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
l) funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;
m) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;
n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
p) la programmazione l'organizzazione a la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;
q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;
r) la programmazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale e i vincoli comunitari;
s) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.