Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis. 1. La legge regionale determina gli ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, anche attraverso la concertazione tra enti territoriali di livello diverso, al fine di coordinare i rispettivi interventi e favorire l'integrazione con le organizzazioni espressioni della collettività locale.
2. La legge regionale può delegare, con princìpi e criteri definiti, l'attività di cui al primo comma alle province.
Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: lettere da a) a f), aggiungere le seguenti: che non siano state disciplinate dall'articolo 3-bis;
al medesimo articolo 8, comma 6, sopprimere il primo periodo.