Al comma 3, capoverso Art. 151, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La contabilità degli enti locali si adegua ai principi e alle norme contenute nei decreti delegati adottati in attuazione dei Capi III, IV e VI della legge n. 42 del 2009. Il mancato rispetto dei criteri di standardizzazione della contabilità, di rappresentazione contabile dei costi standard e di valutazione quali-quantitative dei servizi comporta la sospensione dell'attribuzione delle quote spettanti a ciascun ente a carico dei fondi perequativi nonché dei fondi e trasferimenti previsti dai Capi V e VII della citata legge n. 42.