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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.31. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
29.31.

Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati.
I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali.

ident. 29.30.