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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.06. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
28.06.
inammissibile

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «corso-concorso» sono sostituite dalla seguente: «corso»;
b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento dalle prove»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento»;
d) il comma 7 è abrogato.