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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
28.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali).

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabile dall'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di amministrazione dell'agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.
7. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.
9. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite».