stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 27.03. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
27.03.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione).

1. Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.
2. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali».