Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Ove ciò non sia possibile i comuni anche superiori a 5000 abitanti sono tenuti ad associarsi con altri al fine di disporre congiuntamente delle strutture amministrative e professionali idonee a gestire le procedure di appalto individuando il responsabile del procedimento tra i dipendenti dell'unione. Sono vietate le convenzioni tra comuni.»