Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
(Commissioni consiliari in sede deliberante).
1. Le Commissioni consiliari, in relazione ad apposite materie demandate dallo Statuto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 42 lettere a), b), c), d), f), m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avere attribuite funzioni conclusive in luogo del Consiglio, così come avviene con le Commissioni parlamentari che approvano una proposta in sede deliberante.