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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
21.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

Art. 21-bis.
(Norme in materia di incompatibilità).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«1. Sono eleggibili a sindaco, a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio provinciale»;
b) All'articolo 61, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
2. La carica di sindaco è, inoltre, incompatibile con quella di presidente di provincia e di consigliere provinciale».
c) All'articolo 65, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. La carica di consigliere comunale è altresì incompatibile con quella di consigliere provinciale e presidente di provincia.