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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.3. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
20.3.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20.

I commi 1 e 2 dell'articolo 37 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 37.
(Composizione dei consigli).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
d) da 16 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».