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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
20.2.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20.

1. All'articolo 37, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti i membri del consiglio comunale esercitano il loro mandato a titolo gratuito.
1-ter. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei comuni con popolazione superiore ai 5.001 abitanti l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti ai membri dei consigli comunali sono ridotti del 20 per cento.
1-quater. Nei comuni con popolazione da 5.001 fino a 20.000 il consiglio comunale può deliberare la gratuità dell'esercizio del mandato dei suoi membri».

2. All'articolo 37, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti ai membri dei consigli provinciali sono ridotti del 20 per cento».