Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle finzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.