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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.10. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2010  [ apri ]
19.10.
approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.
2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.
3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».

Il Relatore