Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.