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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
16.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Difensori civici comunali).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:
«1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recepire le indicazioni o di rigettarle con deliberazione motivata.
3. Con regolamento i comuni possono prevedere anche forme di finanziamento del servizio da parte degli utenti.».