Al comma 1 premettere i seguenti:
01. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'Interno, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300.
02. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al precedente comma 1 le funzioni svolte dalle Prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle Questure, ai comuni, alle province.