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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.15. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
14.15.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) adozione, per circoscrizioni provinciali montane, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, di opportuni criteri di flessibilità normativa che, in attuazione dei principi costituzionali (articolo 118) di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, tengano conto delle peculiarità di tali territori, fra cui la bassa densità demografica ed il fenomeno della piccola municipalità distribuita su ampie estensioni territoriali, introducendo precisi ed inderogabili criteri relativi al numero minimo di abitanti, all'estensione territoriale, al numero dei comuni ed alla distanza tra capoluoghi di provincia;
h) previsione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che per circoscrizioni provinciali montane, la provincia si configuri come il solo livello, plurifunzionale, volto a garantire l'esercizio associato delle funzioni che i singoli comuni non sono in grado di svolgere singolarmente ed a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
i) previsione, in caso di circoscrizioni provinciali montane, della non obbligatorietà di istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e della soppressione di tutti gli altri enti, agenzie od organismi, comunque denominati, intermedi fra Comuni e Regione nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, lettera h);
l) ai fini di cui al comma 2, lettere g), h) ed i), e dell'articolo 3, comma 2, sono considerate circoscrizioni provinciali montane, le circoscrizioni in cui il 90 per cento dei Comuni sia considerato montano in accordo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2.