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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/05/2010  [ apri ]
13.2. (parte approvata - nuova formulazione)
approvato

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: diciotto;
d) al comma 3 sostituire le parole: «diciotto» con le seguenti: «dodici».
e) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione del parere parlamentare, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».