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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis. (Delega al Governo per la disciplina della Conferenza Stato-Autonomie territoriali). 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza fra lo Stato e le Autonomie territoriali, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato - Autonomie territoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;
b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;
c) prevedere, secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità, le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza diversi dai pareri e le relative modalità di adozione;
d) disciplinare, secondo modalità che favoriscono la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;
e) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;
f) prevedere le modalità elettive per la formazione della rappresentanza delle autonomie locali in seno alla Conferenza;
g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;
h) stabilire modalità procedurali per consentire che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali».