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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.50. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2010  [ apri ]
14.50.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;
b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera a) non possa in ogni caso essere inferiore ai 200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;
c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini».

Il Relatore