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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.10. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2010  [ apri ]
7.10.
approvato

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.
(Disposizioni di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:
a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite:
b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

Il Relatore