Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 non sia anteriore a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie al loro esercizio.