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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
9.1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:
a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, ai fini del successivo conferimento agli enti locali;
c) l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.