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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.6. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
8.6.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che, nell'ambito delle loro competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso le unioni di comuni, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni. Le unioni dei comuni possono essere costituite esclusivamente per l'espletamento di funzioni comunali.
3-bis. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3-ter. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 3, le funzioni fondamentali di cui al comma 3 devono essere esercitate attraverso forme associative comunali anche nelle zone montane, nei comuni con una popolazione sino a 1.000 abitanti. Alle unioni dei comuni montani vengono inoltre attribuite le funzioni delle comunità montane previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ogni comune delle aree montane può partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane.

Conseguentemente abrogare il comma 7 del medesimo articolo e sopprimere l'articolo 17.