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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.23. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
8.23.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 1 lettere da g) a u), secondo i principi di economicità, efficienza o di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Resta fermo che tale disposizione non trova applicazione per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.