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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
7.4.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Sono soppressi di diritto gli enti, le società per azioni, le agenzie dello Stato operanti in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio a carattere ricognitivo sono elencanti gli enti, le società e le agenzie che risultano soppressi per effetto del presente comma. È fatto divieto a province, comuni e città metropolitane partecipare o in qualsiasi forma finanziare enti, società e agenzie operanti in materie diverse da quelle rientranti nelle funzioni rispettivamente assegnate a ciascun livello di governo dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.