Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.
2. In via residuale, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, il buon andamento e l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l'esercizio di specifici compiti e attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previo accordo con ANCI e UPI regionali e le Province interessate e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni.