Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Disciplina delle funzioni fondamentali).
1. La disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spetta allo Stato o alle Regioni, nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Conseguentemente, alla Rubrica dell'Articolo 8 sopprimere le parole: Modalità di.