Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane).
1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:
a) le funzioni delle Province, di cui all'articolo 3;
b) l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;
d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
e) la mobilità e la viabilità metropolitana;
f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.