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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
30.2.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) premettere la lettera aa):
«aa) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale".»;

b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:
a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;
b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali".

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili";

c) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri.
Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2".

ident. 30.3.