Al comma 2, capoverso Art. 147-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le società partecipate dagli enti locali sono tenute ad conformarsi alle procedure pubblicistiche in materia di assunzioni di personale, di acquisti di beni e servivi e di appalti di opere.
Gli enti locali che deliberino di ricapitalizzare società da loro partecipate che registrino perdite di bilancio sono tenute a contabilizzare nella spesa corrente le somme destinate al conferimento di capitale.