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Legislatura XVI

Proposta emendativa 29.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
29.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 49.
(Pareri sulle proposte di deliberazione).

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi». 2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

«Art. 147.
(Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;
c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;
d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;
e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-sexies e 147-septies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.
3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della performance definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Art. 147-bis.
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Art. 147-ter.
(Controllo di gestione).

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.
3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;
d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.
5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 147-quater.
(Controllo strategico).

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.
2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consigli medesimi.

Art. 147-quinquies.
(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.
(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Art. 147-septies.
(Controllo sulla qualità dei servizi).

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini».

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 151.
(Princìpi in materia di contabilità).

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma 1 sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo».

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 169.
(Piano esecutivo di gestione).

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.
3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.
4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni».

5. Gli articolo 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.