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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
28.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Direttore generale degli enti locali).

1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:
a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;
b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;
c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;
d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147;
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. A tale figura verrà applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti, dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. I soggetti così individuati se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001».
1-bis. Dopo l'articolo 108 del testo unico è introdotto il seguente articolo:

Art. 108-bis.
(Elenco certificato dei direttori generali)
.

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 elabora i criteri per la formazione di un elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di direttore regionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale. L'appartenenza all'elenco dovrà essere valutata dalla stessa Commissione.
2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale e verrà prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco dovrà essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.
3. In sede di prima applicazione entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che hanno esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni sopra i 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2.»