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Legislatura XVI

Proposta emendativa 28.03. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
28.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. L'articolo 97 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 97.
(Segretari comunali e provinciali).

1. Il Comune, la Provincia, la Città metropolitana, l'Unione dei Comuni hanno come organo di vertice della struttura amministrativa preposto a garanzia della legalità complessiva, della imparzialità e della trasparenza dell'ente locale, un segretario generale dirigente pubblico dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari generali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Le funzioni del segretario generale sono definite dai singoli Statuti e regolamenti ovvero con disposizioni dell'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In ogni caso il segretario generale svolge le seguenti funzioni:
a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa, fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;
b) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;
c) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
e) fornisce al Presidente del Consiglio, ove richiesto, il parere di legittimità sugli atti di cui all'articolo 127;
f) svolge le funzioni di ufficiale di Governo in materia elettorale, leva militare e statistica.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a 90 giorni e durante la procedura di nomina del segretario generale nei casi di vacanza.
5. Gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione ed altre funzioni connesse. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale. I rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale sono disciplinati dall'organo responsabile dell'amministrazione all'atto di nomina del direttore generale.

Conseguentemente la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: segretari comunali e provinciali e direttore generale degli enti locali.