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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.1. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
24.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Attribuzione dei consigli).

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi»

sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle aziende speciali, delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati e degli altri organismi gestionali controllati dall'ente»;
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) alla lettera f), le parole: «con esclusione della» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa la»;
d) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, c. 3».
2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Il consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte».