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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.04. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
24.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente della provincia in carica.
2-ter. Decorso il termine di dodici mesi dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, si procede allo scioglimento dell'ente, al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente.