Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni, le province e gli enti locali, nell'esercizio delle loro attività, si conformano al principio di distinzione tra le competenze degli organi politici, a cui spettano le funzioni di programmazione, indirizzo e verifica dei risultati, e le competenze degli organi amministrativi di natura professionale, a cui spettano le competenze tecniche, amministrative e gestionali.