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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
20.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74.
(Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

1. Il presidente della provincia è eletto da tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito - presso il capoluogo della provincia - un apposito seggio elettorale.
2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.
3. L'elezione dei consiglieri provinciali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del presidente della provincia.
4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.
7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
8. È proclamato eletto presidente della provincia, il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.
10. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.
12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.
13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale»;
b) l'articolo 75 è abrogato.
c) le disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, si applicano a partire dalle consultazioni elettorali del 2014.