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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.03. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
19.03.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Razionalizzazione dei Consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario).

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
2. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario, mediante accorpamento e soppressione dei Consorzi esistenti, anche in base all'intesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ove compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Le regioni possono attribuire ai predetti Consorzi anche la personalità di diritto pubblico.
3. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto a riordinare i Consorzi esistenti ai sensi del comma 2, tali Consorzi sono soppressi. Non è obbligatorio il riordino di cui al comma 2 per le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già proceduto al riordino ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.
4. Nel caso di soppressione dei Consorzi in base al comma 3, primo periodo, o comunque, nel caso in cui le regioni abbiano disposto la soppressione dei consorzi esistenti, le regioni medesime provvedono ad attribuire le funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e da quelli di miglioramento fondiario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, disciplinando altresì il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
5. In caso di accorpamento ai sensi del comma 2 dei Consorzi esistenti, le regioni attribuiscono le funzioni già esercitate dai consorzi accorpati agli enti istituiti a seguito e per effetto dell'accorpamento. Le regioni disciplinano altresì il trasferimento agli enti istituiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti accorpati. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi accorpati in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.