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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.01. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2010  [ apri ]
19.01.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività

o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
4. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.