Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Circoscrizioni di decentramento comunale).
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:
«1. I comuni con popolazione non superiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.